17 Jun
17Jun

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione si è espressa su una vicenda riguardante la richiesta di risarcimento del danno da parte di un pedone nei confronti di un Comune.

Il passante, infatti, lamentava di aver riportato un trauma contusivo ad un ginocchio destro a seguito di una caduta causata da una buca profonda che si trovava al centro della strada, la quale non era stata segnalata e non era nemmeno individuabile perché ricoperta da carte e fogli di giornale.

Il Tribunale, però, aveva escluso la responsabilità del Comune, ritenendo che la caduta fosse dovuta ad una disattenzione dello stesso passante. Il pedone, quindi, ricorre in Cassazione, deducendo la violazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 1227 c.c. per avere il Tribunale ritenuto interrotto il nesso eziologico tra la condotta omissiva del Comune e quella del danneggiato.

La doglianza, però, è inammissibile.

In primo luogo, perché il ricorrente, sotto l'apparente denuncia della violazione della normativa in materia di responsabilità del custode, ripropone una rivisitazione dell'esame del fatto effettuato in secondo grado.

In secondo luogo, perché il Tribunale ha esaminato la questione secondo i paradigmi elaborati dalla stessa Corte di Cassazione in riferimento all'art. 2051 c.c. Infatti, il giudice ha richiamato il principio secondo cui «all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro l'obbligo di prova del nesso di causalità e un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento».

Secondo la Suprema Corte, nel caso di specie, la valutazione del giudice di secondo grado riguardo la condotta imprudente del pedone nell'attraversamento della strada (che era caduto in una buca ben visibile ed evitabile) risulta quindi insindacabile.

Per questi motivi, la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

Commenti
* L'indirizzo e-mail non verrà pubblicato sul sito Web.